Descrizione
Si informa che, in esecuzione della deliberazione n. 160 in data 10/10/2024, il giorno 26/11/2024 alle ore 11,00 presso gli uffici comunali in Viale Monte Bianco n. 40 – al piano primo, avrà luogo l’esperimento della procedura aperta per la concessione in locazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: la valorizzazione dei beni confiscati, finalizzata a permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività, mettendole al servizio della cittadinanza attiva e del Bene comune, attraverso l’incentivazione del protagonismo degli Enti e Associazioni del privato sociale e lo sviluppo di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito.
L’assegnazione dei beni risulta, pertanto, strumentale alla superiore finalità solidaristica, restando inteso che i diritti/obblighi che dalla stessa discendono sono improntati all’esigenza di assicurarne la corretta e proporzionata attuazione. Qualunque altra destinazione è espressamente inibita.
Il ricavato derivante dalla locazione in argomento sarà impiegato al perseguimento, in favore delle comunità locali che ne hanno subìto l’illecita sottrazione, di finalità sociali, caratterizzate da piena riconoscibilità ed evidenza, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco e proporzionalità.
La procedura aperta sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo, a rialzo rispetto alla base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte di identico valore si procederà secondo le modalità meglio specificate nel successivo articolo 11. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 25/11/2024 così come specificato al successivo articolo 10.