Descrizione
ORDINANZA DEL SINDACO - Vedi ordinanza in Albo pretorio del Comune
1. Su tutto il territorio comunale, dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 5:00 del 01 gennaio 2025, si vieta di utilizzare, vendere, somministrare, cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande o altri generi alimentari e non in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o contenitori di latta. La somministrazione di cibo e bevande deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente di chi effettua la somministrazione o la vendita. Il divieto di impiegare bicchieri di vetro non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali.
- Per le violazioni della presente disposizione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria €. 25,00 a €. 500,00.
- Le Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale, nel termine di giorni 60, avanti al T.A.R. di Aosta o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di giorni 120, dalla data di pubblicazione
2. A partire dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 10:00 del 01 gennaio 2025 sono vietati in modo assoluto l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi, lanterne ed altri artifici pirotecnici di ogni genere e categoria.
L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 703 C.P. e dalla legge statale vigente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme degli artt. 13 e 20 della Legge 689/1981.
3. Inoltre si estende l’autorizzazione alla diffusione di musica fino alle ore 01:30 del 01 gennaio 2025.
L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 703 C.P. e dalla legge statale vigente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00. All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme degli artt. 13 e 20 della Legge 689/1981.
4. A partire dalle ore 21:30 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 01:45 del 01 gennaio 2025 è istituito il divieto di transito e di sosta veicolare all’interno dell’Area Pedonale di Courmayeur con chiusura dei varchi di accesso.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.
E’ inoltre prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli ai sensi degli art. 159 e 215 del Codice della Strada.
Le Forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge.